oggetto della comunione de residuo
Cass. 17.11.2000, n. 14897
Costituiscono oggetto della
comunione cosiddetta de residuo, ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c.,
non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al
momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e
percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che
siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per
investimenti gią caduti in comunione.
Nel caso, la Cassazione ha
confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de
residuo le somme depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima
della separazione e asseritamente utilizzate per l'attivitą d'impresa del
coniuge prelevante.